ESENZIONE IMU-TASI SE SI RISPETTA ANCHE IL REQUISITO CATASTALE

14 dicembre 2017

Immobile di residenza con destinazione abitativa

A tale lettura delle Finanze, si oppone la tesi di chi ritiene invece che si debba continuare ad applicare gli insegnamenti della Cassazione in materia di Ici. La Suprema corte ha avuto modo di affermare, più volte, che poiché la norma di riferimento utilizza la locuzione «il contribuente e i suoi familiari» - non sarebbe mai possibile "duplicare" l'agevolazione. L'esenzione dovrebbe essere quindi riconosciuta solo nei riguardi dell'unica unità in cui dimora il nucleo familiare del contribuente (tra le tante sentenze, si veda Cassazione 14389/2010), a meno che non si provi la frattura del vincolo coniugale. In proposito, viene fatto notare come anche nell’ Imu sia prescritto il requisito della coabitazione del nucleo familiare. Ma sulla questione non c'è un orientamento consolidato della giurisprudenza. E i contribuenti che si at­tengono alle istruzioni delle Finanze non possono subire sanzioni, alla luce dell'articolo 10 della legge 212/2000.

La categoria catastale

Nella disciplina in esame non vi è traccia della destinazione catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Si potrebbe quindi sostenere che l'esenzione compete al solo ricorrere dei citati requisiti della dimora e della residenza anagrafica. Non è tuttavia di questo avviso la giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale- con diverse pronunce emesse in materia di Ici, ma estensibili all' Imu -ha affermato che ai fini dell'esenzione in esame occorre sempre l'accatastamento in una categoria abitativa, non essendo sufficiente il fatto che in tale unità il contribuente risieda, anche anagraficamente (tra le ultime, si veda la sentenza 8017/2017). In caso di accatastamento difforme, il contribuente ha dunque l'onere di impugnare o di variare il classamento, altrimenti l'esenzione non vale.

I requisiti delle pertinenze

Quanto al tema delle pertinenze, si ricorda che la norma di riferimento prevede che l'esenzione competa solo alle unità in categoria C/2, C/6 e C/7 (massimo un immobile per ciascuna). Ma nulla è detto circa l'ubicazione delle stesse.

Va inoltre ricordato che la nozione di pertinenza è contenuta nel Codice civile (articoli 817 e seguenti), che prescrive la destinazione a servizio o ornamento del bene principale. La Cassazione si è occupata della nozione in riferimento alle aree edificabili, le quali-se pertinenziali all'unità abitativa - non sono tassabili come tali. I giudici di legittimità hanno poi rilevato che la prova della qualifica di pertinenzialità dev'essere rigorosa, in quanto funzionale all'applicazione di un beneficio fiscale. E allo scopo rileva anche il requisito della contiguità spaziale del bene pertinenziale: insomma, un garage ubicato a una sensibile distanza dalla casa di abitazione non può essere considerato una sua pertinenza (Cassazione, ordinanza 15668/2017).

La revisione dell'errore

Qualora il contribuente abbia commesso un errore nel determinare l'imposta, è sempre possibile rimediare con il ravvedimento. In proposito, si consideri che nei tributi comunali la disciplina da considerare è quella dell'articolo 13, Dlgs 472/97, senza però tener conto della gran parte delle innovazioni apportate a partire dal 2015, a valere per i soli tributi erariali.

Questo significa, tra l'altro, che il termine del ravvedimento lungo continua a essere rappresentato - secondo l'opinione maggioritaria - dalla scadenza della dichiarazione Imu relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. Così, ne deriva che oggi non è più possibile, ad esempio, rimediare agli omessi versamenti dell' Imu 2016, poiché il termine del 30 giugno è già passato da tempo. È invece ancora possibile regolarizzare le infedeltà della dichiarazione 2017 (per il 2016). Si pensi a un immobile dichiarato erroneamente come dimora storica: fino al 3o giugno 2018 è concesso presentare una dichiarazione rettificativa, pagando l'imposta, oltre alla sanzione ridotta del 6,25% (un ottavo del 50 per cento).

(Dal il Sole 24 Ore del 27/11/2017)

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