IL PIGNORAMENTO PERDE EFFICACIA DOPO 45 GIORNI

12 settembre 2018

In base alle sopravvenute modifiche al Codice di pro­cedura civile, l'atto di pignoramento perde efficacia qualora siano trascorsi 45 giorni dal suo compimento senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita (articolo 497 del Codice di procedura civile). In caso di inattività delle parti, il giudice, dichiarando con ordi­nanza l'estinzione del processo, dispone altresì che sia cancellata la trascrizione dell'atto dai registri immobi­liari. Si consiglia, quindi, di procedere a una verifica nei registri immobiliari, onde appurare l'esistenza o meno di trascrizioni relative all'immobile in oggetto, fermo re­stando l'opportunità di accettare l'eredità con beneficio di inventario.

(Dal il Sole 24 Ore del 12/03/2018)

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