NESSUN PRELIEVO SULLA VENDITA DELLA CASA RIEDIFICATA

26 settembre 2018

Gli immobili risultanti - nel contesto di interventi di demolizione - dalla successiva ricostruzione secondo i parametri volumetrici preesistenti, non perdono la loro originaria identità giuridica e cata­stale (salvo eventuali riclassificazioni di categoria) per acquisirne una nuova, così come avviene invece per le opere di costruzione ex novo. Affermazioni di principio, in tal senso, si possono trovare nella circolare 11/ E/2007, al punto 3, dove viene confermata la distinzione fra la costruzione in senso stretto e gli interventi di demolizione e ricostruzione qualificabili, appunto, come ristrutturazione. Sulla scorta di queste considerazioni, si ritiene che la vendita delle unità immobiliari così rie­dificate non comporti il conseguimento di plusvalenze redditualmente rilevanti ex articolo 67, lettera b, del Tuir (Dpr 917/1986), se il loro possesso, computando nella durata anche il periodo prima della ristrutturazio­ne, sia superiore al quinquennio.

(Dal il Sole 24 Ore del 10/09/2018)

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