L’amministrazione finanziaria ha di recente ribadito il proprio assunto in merito alla natura giuridica del diritto di cubatura (o volumetria), qualificandolo quale diritto reale di natura immobiliare (risoluzioni 80/E/2018 e 233/E/ 2009). Il risvolto fiscale (che non si limita a quello reddituale) di questa impostazione interpretativa induce a ritenere che la cessione onerosa di tale diritto dia luogo a una plusvalenza imponibile in base al combinato disposto degli articoli 9 e 67 del Tuir (Dpr 917/86), tenendo presenti tuttavia le favorevoli esimenti reddituali previste da quest'ultima norma (lettera b), la cui operatività si verifica al maturare del possesso superiore a cinque anni, o con l'acquisizione a titolo successorio dell'appartamento cui la cubatura da cedere inerisce (differenti e più articolate sono le considerazioni da farsi qualora questo diritto si correli a un terreno).
Invece, la dottrina - partendo da pronunce di segno contrario, sia di merito (in particolare, Ctr Piemonte sentenza del 721 dell'8 giugno 2016) che di legittimità - ha attribuito alla cubatura la consistenza di un diritto mobiliare poiché «non presenta nessuno di quei caratteri di immediatezza e di inerenza che sono i tratti identificativi di qualsiasi diritto reale» (Sole 24 Ore del 18 luglio 2016). In quest'ultimo contesto è comunque possibile ravvisare la sussistenza di un diritto la cui cessione dà luogo al conseguimento di un reddito derivante dall'assunzione dell'obbligo di fare non fare e permettere, previsto dalla lettera 1, articolo 67, del Tuir (Dpr 917/1986), e come tale sempre imponibile a prescindere dalla durata della sua titolarità o dall'origine della sua acquisizione.
Il quadro RL del modello Redditi persone fisiche verrà utilizzato in entrambi i casi: il rigo RL6 per accogliere la plusvalenza immobiliare, eventualmente tassabile; il rigo RL16 per il corrispettivo netto derivante dall'assunzione dell'obbligo di fare non fare e permettere
(Dal il Sole 24 Ore del 25/02/2019)
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