L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 184/E del 12 giugno 2002, ha precisato che il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che: sussista la situazione di convivenza (ad esempio, dal certificato di stato di famiglia) fin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione; e le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente.
La circolare 121/E dell'11 maggio 1998, al punto 2.1, aveva già chiarito al riguardo che «la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono, quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate) … il titolo che legittima è costituito dall'essere "un familiare"... convivente con il possessore intestatario dell'immobile».
Da una lettura combinata di questa circolare e della risoluzione 136/E/2002, si evince che la condizione cui la normativa vincola l'accesso del "familiare" al beneficio fiscale in esame è quello della mera convivenza. Il familiare convivente con il possessore o detentore dell'immobile può fruire dell'agevolazione, se risultano effettivamente a suo carico le spese dei lavori già al momento dell'avvio della procedura coincidente con l'invio della dichiarazione di inizio lavori all'amministrazione finanziaria. Non è necessario, invece, che l'abitazione nella quale convivono "familiare" e intestatario dell'immobile costituisca per entrambi l'abitazione principale; mentre è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza.
Il fatto che gli appartamenti siano tra loro autonomi e che ognuno di essi sia intestato a soggetto diverso, nonché, soprattutto, il fatto che la convivenza riguardi un immobile non oggetto di ristrutturazione, fanno propendere per la risposta negativa.
(Dal il Sole 24 Ore del 09/09/2019)
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