L'OK ALLA DETRAZIONE PRESCINDE DALLA RESIDENZA NELL'IMMOBILE

24 settembre 2019

Le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia prescindono dal fatto che l'abitazione oggetto dell'intervento sia prima o seconda casa.

Ciò che rileva è che il beneficiario sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile, o detentore del fabbricato, cioè comodatario o locatario (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 205/2017, di Bilancio per il 2018). Tra l'altro, anche ai fini delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa (n. 21, tabella A, parte II, Dpr 633/72 o articolo 1, tariffa Dpr 131/1986, cioè Iva al 4% e imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro ciascuna, ovvero, se acquisto non da impresa, imposta di registro al 2% e ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 50 euro cadauna), è richiesta la residenza nel Comune in cui si acquista (che nel caso di specie già si possiede) e non la residenza nell'abitazione acquistata.

(Dal il Sole 24 Ore del 09/09/2019)

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