BENEFICI PRIMA CASA ANCHE SE SI HA GIÀ UN IMMOBILE DONATO

24 ottobre 2019

In sede di acquisto per successine o donazione, è possibile fruire delle agevolazioni per la prima casa riguardo alle imposte ipotecarie e catastali (che in tal caso sono dovute in misura fissa, anziché nella misura complessiva del 3% del valore degli immobili). Naturalmente, per le agevolazioni occorrono i requisiti di legge (residenza nel Comune e non possesso di altra abitazione nello stesso Comune e in Italia, o anche porzione di abitazione, acquistata con i benefici prima casa, ex articolo 1, tariffa, nota II bis, Dpr 131/1986).

L'applicazione dell'agevolazione per l'acquisto a titolo gratuito (come nel caso in esame) non preclude la possibilità di fruire, in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, dei benefici "prima casa": cioè Iva al 4%, per l'acquisto da impresa; imposta di registro del 2%, per l'acquisto da privato (articolo 1, tariffa Dpr 131/86; tabella A, parte II, Dpr 633/72 si veda la circolare 44/E/2001, paragrafo 1, e la circolare 18 E/2013, paragrafo 5.4).

Pertanto, in presenza di tutti gli altri requisiti (tra i quali il trasferimento della residenza nel Comune diverso da quello in cui si possiede l'altra casa, entro18 mesi dall'acquisto), il possesso dell'abitazione ricevuta con le agevolazioni "prima casa in sede di successione in altro Comune, non impedisce l’applicazione dei benefici per l'acquisto "prima casa".

(Dal il Sole 24 Ore del 23/09/2019)

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