IMU, DUE SUBALTERNI NON SONO UN’UNICA ABITAZIONE PRINCIPALE

10 gennaio 2020

Per l’Ici la giurisprudenza di legittimità (in modo poco condivisibile) ammetteva di poter considerare come un'unica abitazione principale due autonome unità immobiliari accatastate separatamente. La stessa giurisprudenza di legittimità, invece, nega tale possibilità per l'Imu. La Cassazione, con sentenza 25 giugno 2019, n.17015 rileva, in riferimento alla disciplina Imu, che «il tenore letterale della norma in esame è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione sull'Ici in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale (...) ciò comporta, per un verso, la non applicabilità della citata giurisprudenza della Corte formatasi in tema di Ici, riferita ad unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, fossero destinate ad essere in concreto utilizzate come abitazione principale del compendio nel suo complesso (cfr. Cass. sez. 5, 29 ottobre 2008, n. 25902; Cass. sez. 5, 9 dicembre 2009, n. 25279; Cass. sez. 5,12 febbraio 2010, n. 3393; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, 3011), per altro la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare dimorino ivi stabilmente e vi risiedano anagraficamente».

(Dal il Sole 24 Ore del 09/09/2019)

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