CASA E BOX ANTISISMICI: DOPPIO BONUS SULL’ACQUISTO

20 gennaio 2020

L’articolo 16, comma 1-septies, del Dl 63/2013 (con­vertito nella legge 90/2013) stabilisce che i sog­getti che acquistano unità immobiliari situate nei Comuni ricadenti della zona a rischio sismico 1, 2 o 3, e facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con variazione volumetrica, possono fruire di una detrazione pari al 75% o all'85% del prezzo di vendita (a seconda se, con l'intervento di demolizione e ricostruzione, si sia ottenuto, rispettivamente, un miglioramento di 10 2 classi sismiche dell'edificio), da assumere sino ad un importo massimo di 96.000 euro e da suddividere in cinque anni.

Per essere agevolata, inoltre, l'unità immobiliare deve essere ceduta dalla stessa impresa di costruzione che ha eseguito l'intervento e vende entro 18 mesi dal termine di lavori e, comunque, entro il 31 dicembre 2021. Al posto dell'utilizzo diretto della detrazione, la medesima nor­ma concede la possibilità, per i soggetti beneficiari, di optare per la cessione del bonus all'impresa che ha rea­lizzato l'intervento o ad altri soggetti privati, con la fa­coltà di una sola ulteriore cessione da parte di questi, o di fruire di uno sconto sul corrispettivo pari all'importo della detrazione spettante (articolo lo Dl 34/2019, con­vertito nella legge 98/2019). Con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 660057 del 31 luglio 2019 è stato precisato che, tranne nell'ipotesi di acquisto di immobili antisismici (che danno diritto al sismabonus acquisti), come nel caso di specie, il pagamento del cor­rispettivo dei lavori ai fini del sismabonus deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale, dal quale risulti: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto destinatario del bonifico. Pertanto, nel caso di specie può essere utilizzato per il pagamento anche un assegno circolare. Nell'ipotesi di acquisto contestuale di abitazione e box, per il solo si­smabonus dovrebbe potersi applicare una doppia age­volazione cioè l'85% di 96.00 o euro per ciascuna unità immobiliare acquistata o oggetto dell'intervento (circo­lare 7/E del 2018). Il presupposto per la detrazione è l'acquisto del fabbricato, cioè il rogito, e la detrazione compete in cinque anni a partire dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo di imposta in cui viene stipulato il rogito.

(Dal il Sole 24 Ore del 16/12/2019)

Archivio news