VENDITA DELL’IMMOBILE SU CUI GRAVA UN’IPOTETICA EQUITALIA

20 gennaio 2020

Si può suggerire al lettore di utilizzare il procedimento edili previsto dall'articolo 52, comma 2bis, del Dpr i, co 602/1973 che stabilisce che: «Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 8o,comma 2, lettera b, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso».         

Il debitore del bene ipotecato ha quindi facoltà di richiedere l'intervento in atto dell'agente della riscossione in sede di vendita del bene (anche per la quota di titolarità del debitore a favore, ad esempio, di uno         

o più eredi). Il consenso dell'agente della riscossione - benchè creditore sia l'ente impositore - è sufficiente a realizzare l'effetto liberatorio del bene alienato.                                     

(Dal il Sole 24 Ore del 30/12/2019)

Archivio news