SOCIO UNICO SRL PAGA PER L’IMPRESA

14 febbraio 2020

 

     In una srl unipersonale, in cui unico socio e amministratore siano la stessa persona, le sanzioni tributarie irrogate alla società possono essere richieste direttamente all'amministratore e socio unico, il quale  risponde personalmente e illimitatamente con il prorpio patrimonio.

     È quanto afferma la Corte di Cassazione nelle ordinanze n.12334 e 12335/2019 dello scorso 9 maggio. Il ragionamento operato dai giudici di piazza Cavour porta a disapplicare la regola speciale, secondo cui le sanzioni tributarie irregote a carico di società "sono esclusivamente a carico della persona giuridica" (articolo 7 del 269/2003), ed a ripristinare la regola generale, "la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione" (articolo 2 del dlgs 427/1997), nel- caso in un gli interessi della società coincidano, di fatto,  con quelli della persona fisica che sia socio unico amministratore della unipersonale. 

     Le vertenze nascevano con la notifica di alcuni avvisi di accertamento recapitati ad una persona fisica, in qualità di legale rappresentante e socio unico di una srl unipersonale, aventi ad oggetto dei recuperi fiscali per Ires, irap e iva degli anni d'imposta 2004 e 2005. Nell'atto impositivo, l'agenzia delle entrate individuava la persona fisica come responsabile in solido con la società per le sanzioni tributarie, qualificando il soggetto come "autore materiale delle violazioni".

     I ricorsi venivano incentrati, principalmente, sull'aspetto della richiesta personale ventata nei confronti del socio unico e amministratore, invocando la disciplina recata dall'articolo 7 del del 269/2003 (riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie), in base alla quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale prorpio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. 

     La lettura giuridica fornita dalla cassazione, tutta via, porta ad un diverso risultato, che consegue ad una valutazione sostanziale sull'effettivo "beneficiario" delle violazioni commesse. In tal senso, si legge nelle ordinanze citate, l'applicazione della norma di eccezione introdotta dal citato art.7 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse ed a beneficio della società rappresentata o amministrata: solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di persona giuridica). Di contro, qualora il beneficio effettivo delle violazioni possa individuarsi in capo alla persona fisica che abbia materialmente agito, cosa abbastanza evidente e ricorrente nel caso di società unipersonale con identico amministratore e socio unico, deve disciplinarsi la regola portata dall'articolo 7 citato, ripristinando la disciplina generale prevista nel testo unico che regola le sanzioni tributarie (articolo 2, comma 2, del dlgs 472/1997), secondo cui la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

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