IL FABBRICATO COLLABENTE NON E’ AREA EDIFICABILE

11 marzo 2020

     Gli immobili classificati nella categoria catastale F/2 come unità collabenti (in quanto diruti, fatiscenti comunque non atti alla loro naturale funzionalità) perdono la qualificazione economico-giuridica di fabbri­cati ma non assumono quella di aree edificabili; l'autono­ma identità giuridica di queste ultime viene a ripristinarsi soltanto nel momento in cui interviene la (definitiva) de­molizione del manufatto che insiste su di esse. Queste affermazioni, contenute nella risposta dell'agenzia delle Entrate all'interpello 357 del 3o agosto 2019, inducono a escludere che la vendita del fabbricato - acquisito per suc­cessione ereditaria e attualmente classificato come colla­bente (rispetto alla originaria classificazione catastale nel­la categoria A2) - possa dare luogo al realizzo di una plu­svalenza imponibile nell'ambito dei redditi diversi, non essendo configurabile la sua consistenza alla stregua di un'area edificabile. In questo senso si esprime anche l'or­dinanza 16251/2019 della Cassazione, in cui viene sancito che un'area già edificata non può essere riqualificata come area da edificare per il solo fatto che il fabbricato su di essa insistente venga ristrutturato o demolito per ricostruirne un altro anche di differente cubatura.

(Dal il Sole 24 Ore del 09/03/2020)

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