LA PERIZIA NON CONTESTATA GIUSTIFICA LE PRETESE DELL’ERARIO

09 aprile 2020

Silvio Rivetti

Il valore probatorio della perizia di parte nel processo tributario è an­cora oggetto, nonostante la co­stante Cassazione sul tema, di nu­merosi equivoci. È quindi utile ri­percorrere sia la normativa che la giurisprudenza.

La perizia dell'ente impositore Il processo tributario ammette le "prove atipiche", intese come rap­presentazioni documentali idonee a dimostrare sia i fatti alla base del recupero d'imposta, sia quelli fun­zionali alla sua contestazione.

In particolare, l'ente impositore può ricorrere a perizie tecniche di tipo estimativo, per fondare la pre­tesa tributaria. Il caso tipico è quello delle perizie Ute (ufficio tecnico era­riale) in ambito immobiliare, che possono rilevare, ad esempio, ai fini della liquidazione dell'imposta di registro sui trasferimenti (l'articolo 51, comma 3 del Dpr 131/86 ammet­te «ogni altro elemento di valuta­zione» del valore del'immobile).

Sul tema, è bene aver chiaro che le perizie pubbliche, benchè espressione di una posizione "di parte", se non adeguatamente contestate da parte dei ricorrenti in contenzioso, divengono ele­mento sufficiente a motivare ed a legittimare il recupero d'imposta. Nel processo tributario, infatti, che è processo d'impugnazione e me­rito, è onere del ricorrente impu­gnare l'atto impositivo per motivi "specifici" (articolo 18 del Dlgs 546/92): e se le risultanze della sti­ma pubblica sono contestate solo genericamente, allora il giudice tributario, verificatane l'idoneità a superare le eccezioni di parte, non potrà che confermare la pretesa fi­scale. Resta fermo che la sentenza dovrà motivare la fondatezza della perizia Ute, pena il vizio di motiva­zione (Cassazione 14418 /2014, 9357/2015,11080/2018).

La perizia pubblica Ute non è quindi di per sé insufficiente, ai fini della ripresa fiscale, in quanto mera espressione di una "tesi di parte". La dialettica del processo tributario impedisce infatti tale conclusione, perché il giudice è sempre tenuto a comparare la stima Ute con le con­testazioni dell'interessato, confer­mando la prima se le seconde sono evanescenti. Qualora, al contrario, il contribuente fornisca fondate ar­gomentazioni avverso le risultanze della relazione tecnica pubblica, potrà eccepirsi il vizio motivaziona­le della sentenza che ometta di prenderle in considerazione (Cas­sazione 8249/2018,11632/2017).

..e quella del ricorrente

     Per regola generale, una perizia in tanto è idonea a fornire "argo­menti" di prova, piuttosto che me­ri indizi dall'efficacia induttiva o argomentativa, in quanto sia con­notata da una provenienza "ter­za". Orbene, laddove la perizia tecnico/estimativa sia redatta da un professionista, assoldato dal ricorrente, a rigore essa non può qualificarsi di fonte "terza" o neu­trale: e, per tale motivo, dovrebbe limitarsi ad introdurre nel giudi­zio elementi di valore meramente indiziario (se non addirittura infe­riore), liberamente valutabili (esattamente come una "dichiara­zione di terzo": Corte costituzio­nale, sentenza 18/2000).

Lo conferma la costante giuri­sprudenza di Cassazione, perla qua­le la perizia di parte rappresenta, nel processo tributario, una mera allega­zione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cassazione, sentenze 16242/2018, 21132/2016 e16552/2015). Di conse­guenza, la Cassazione ammette il de­posito della perizia nel giudizio tri­butario, anche nel corpo di una me­moria difensiva di parte, nel rispetto del termine dei dieci giorni liberi dal­l'udienza di trattazione; e non dei venti giorni liberi precedenti, come se si trattasse di un documento (Cas­sazione, sentenza 22965/2017).

Resta fermo che il giudice di me­rito, per il principio del suo «libero convincimento» o «prudente ap­prezzamento», può sempre indivi­duare, nel contenuto oggettivo o valutativo della perizia del contri­buente, elementi di convincimento. In tale caso, dovrà però spiegare, nella sentenza, le puntuali ragioni per le quali ha ritenuto la perizia corretta e convincente (Cassazione, sentenza 14418/2014).

 

(Dal il Sole 24 Ore del 14/01/2019)

 

 

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