IN COMUNIONE LA CASA ACQUISTATA CON DENARO DI UN GENITORE

09 aprile 2020

Angelo Busani

     L'appartamento acquistato da un coniuge esclusivamente utilizzando denaro derivante da una liberalità di un suo genitore, entra a far parte del regime di comunione legale dei beni (e, quindi, ne beneficia anche l'altro coniuge) anche se manchi un atto che rivesta la forma richiesta dalla legge (articolo 769 del codice civile) per la validità delle donazioni, e cioè l'atto pubblico stipulato alla presen­za di due testimoni .

     Infatti, effettuando un acquisto con denaro di proprietà personale di uno dei coniugi, in quanto derivante dal regalo di un genitore (articolo 179, lettera b) codice civile), il coniu­ge acquirente effettua una liberalità indiretta a favore dell'altro coniuge poiché la legge (l'articolo 177, lettera a) codice civile) dispone la sottoposi­zione di quell'acquisto al regime di comunione legale.

     È quanto deciso dalla Cassazione con l'ordinanza n.19537 del 24 luglio 2018, giudicando li ricorso di un sog­getto che, dopo aver acquistato un appartamento pagandone il prezzo con denaro messo a disposizione dalla madre, pretendeva che di tale acquisto non beneficiasse anche il suo coniuge (per effetto dell'operati­vità del regime di comunione legale dei beni) e, di conseguenza, preten­deva che fosse riconosciuta la sua esclusiva titolarità. L'argomento a sostegno di questa pretesa, non ac­colto, era che il coniuge dell'acqui­rente, non avendo concorso al paga­mento del prezzo, né con denaro proprio né con denaro fornitogli da altri, avrebbe beneficiato di una do­nazione effettuata senza il rispetto della forma che la legge richiede per effettuare una donazione.

     La controversia oggetto del giu­dizio e la sentenza consentono di ri­flettere in merito a un caso assai fre­quente, vale a dire l'acquisto di un immobile da parte di un soggetto co­niugato, il quale utilizza denaro che i suoi genitori gli mettono a disposi­zione. Se, dunque, l'acquirente non sia coniugato o se sia coniugato in regime di separazione dei beni, non si pongono problemi. Se invece l'ac­quirente sia coniugato in regime di comunione legale dei beni, si verifi­cano due fenomeni:

  • la provvista messa a disposizione dai genitori integra una donazione «indiretta» a favore del figlio (indi­retta perché, sostanzialmente, i ge­nitori, pagandone il prezzo, donano al figlio l'immobile);

  • l'operatività del regime di comu­nione legale dei beni provoca l'effet­to che qualsiasi acquisto compiuto dai coniugi (insieme o separatamen­te) durante il matrimonio, entra - di regola - a far parte del patrimonio soggetto al regime della comunione legale, a prescindere dalla prove­nienza del denaro impiegato per pa­gare il prezzo (può trattarsi infatti di denaro appartenente a uno solo dei coniugi, perché già di sua proprietà prima del matrimonio o perché frut­to di una donazione odi una succes­sione di cui egli abbia beneficiato durante il matrimonio o perché co­stituente il provento della sua indivi­duale attività lavorativa). 

     Indubbiamente, il coniuge che beneficia dell'operatività del regime della comunione legale dei beni è de­stinatario di una donazione. Ma si tratta di una donazione indiretta, perché provocata dalle regole della comunione legale, per la cui validità ed efficacia non occorre il rispetto della norma che impone la forma dell'atto pubblico.

(Dal il Sole 24 Ore del 28/09/2018)

 

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