NON E’ AGEVOLATO L’ACQUISTO DI IMMOBILI ADIACENTI DA DEMOLIRE

28 aprile 2020

     Non può avvalersi dell'agevolazio­ne prima casa il contribuente che, già proprietario di un appartamen­to, acquisti un'adiacente porzione di immobile, conseguendo, con ciò, la proprietà dell'intero edificio: il tutto, al fine di demolire il manufat­to e di costruire un nuovo edificio, composto da un'unica unità immo­biliare a destinazione abitativa.

     È questo il contenuto della ri­sposta a interpello 113 del 21 aprile 2020, motivata dall'agenzia delle Entrate con il ragionamento se­condo cui l'operazione descritta non è assimilabile a un "amplia­mento" o a un "accorpamento" del­la prima casa di abitazione me­diante l'acquisto di un'unità im­mobiliare a essa adiacente, con il fine di "fondere" quest'ultima con quella "prepossseduta".

     Si tratta di un'interpretazione che appare ingiustificatamente restrittiva. Infatti, basandosi sul rilievo che non si tratterebbe tecnicamente di una fattispecie di ampliamento odi accorpamento, l'Agenzia svolge il proprio ragionamento come se fosse la legge stessa a concedere l'agevolazione prima casa, nel­l'ipotesi dell'acquisto di un'unità immobiliare adiacente, solo se questo ulteriore acquisto fosse, in fatto, qualificabile come destinato ad ampliare l'abitazione preposse­duta mediante accorpamento (o fusione) della porzione oggetto di ulteriore acquisto.

     Il vero è, invece, che la legge non dice nulla su questo tema e che la concessione dell'agevolazione al­l'acquisto dell'unità immobiliare adiacente a quella preposseduta è frutto di un'interpretazione del­l'Agenzia (questa volta, in senso li­berale) la quale ha ammesso, a più riprese, l'agevolazione per il nuovo acquisto in base al ragionamento (circolari 38/E/05 e 31/E/10 e riso­luzioni 25/E/05 e 142/E/09) che si tratta non dell'acquisto 4i un' "al­tra" prima casa, ulteriore rispetto a quella già di proprietà del contri­buente, bensì, appunto, di un ac­quisto finalizzato ad ampliare l'abitazione già posseduta.

     Con l'unico limite che l'esito della fusione (tra il nuovo acquisto e la porzionale preposseduta) non sia quello della originazione di un'unità immobiliare le cui carat­teristiche siano insuscettibili di beneficiare dell'agevolazione "prima casa" (vale a dire, le carat­teristiche "non di lusso", fino al 31 dicembre 2013; l'accatastamento in categorie catastali diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 dal primo gennaio 2014).

     Allora, se questa è la ragione che supporta la concessione del­l'agevolazione quando si acquista l'ampliamento dell'abitazione preposseduta, non pare esservi alcun motivo per discriminare il caso "ordinario" (quello dell'ac­quisto di una porzione di edificio adiacente, per accorparla all'ap­partamento già di proprietà del contribuente) rispetto a quel caso specifico, descritto nella risposta a interpello 113/20, consistente nell'acquisto di una porzione di immobile che permette al contri­buente, con ciò divenuto proprie­tario dell'intero edificio, di rader­lo al suolo per costruirne uno nuovo, composto da un'unica unità immobiliare, classata in una categoria catastale che si presta all'applicazione del beneficio "prima casa".

(Dal il Sole 24 Ore del 22/04/2020)

 

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