L’ALLOGGIO DONATO E IL TERRENO SU CUI COSTRUIRE EX NOVO

30 aprile 2020

     Si può vendere, senza limiti temporali, la casa ricevuta in donazione dal padre con richiesta dei benefici “prima casa” (articolo 69, III e IV comma, della legge 342/2000, che richiama la nota II bis, articolo 1,Tariffa, parte I, allegata al dpr 26 aprile 1986, n. 131), semprechè riacquisti un terreno sul quale realizzare, entro un anno della vendita, un immobile utilizzabile come “abitazione principale” (su quest’ultima nozione, si veda l’articolo 15, comma 1, lettera b, del tiur, dpr 917/1986). In tal senso si è pronunciata l’amministrazione finanziaria con diversi documenti di prassi (risoluzione 44/E del 16 ,marzo 2004 e circolare 38/E del 12 agosto 2005, precisando che nella fattispecie in esame la decadenza dal beneficio non si verifica anzi, il fisco-in conformità al costante orientamento della Corte di cassazione, espresso per esempio con le sentenze 18214 del 16 settembre 2016 e 24253 del 27 novembre 2015-ha riconosciuto la permanenza dell’agevolazione “prima casa” anche nel caso di vendita infraquinquennale e costruzione entro un anno, su un terreno già di proprietà del contribuente, di un immobile da adibire ad abitazione principale (risoluzione 13/ E del 26 gennaio 2017).

(Dal il Sole 24 Ore del 23/03/2020)

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