NIENTE DETRAZIONE IVA SU ALLOGGI NON ULTIMATI

17 luglio 2017

La detrazione non si applica per l'acquisto della casa non ultimata.

È infatti vero che per gli acquisti stipulati nel 2017, di case nuove o riqualificate, in classe A o B, si applica la detrazione pari al 50 percento dell'Iva. L'articolo 9, comma 9-octies, della legge 19/2017, di conversione del Dl 244/2016 (decreto "mille-proroghe"), proroga al 31 dicembre 2017 l'incentivo all'acquisto di case energetiche introdotto dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 56, della legge 208/2015). Con la proroga, la detrazione verrà riconosciuta per tutti gli acquisti effettuati anche nel corso del 2017, compresi quelli intervenuti da gennaio di quest'anno fino alla data di entrata in vigore della disposizione. Deve ritenersi, infatti, che quest'ultima operi con efficacia retroattiva, rendendo applicabile l'agevolazione in via continuativa dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.

Tuttavia, per fruire della detrazione, è necessario acquistare una casa già ultimata dal costruttore prima della cessione, e classificata in classe A o B (non una classe risultante da un progetto, ma effettivamente riscontrabile dopo l'ultimazione). Pertanto, se il fabbricato è acquistato in corso di costruzione, la detrazione, che comunque sarebbe spettata all'intestatario della casa, e non a chi finanzia l'acquisto, non compete.

(Dal il Sole 24 Ore del 10/07/2017)

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