PRIMA CASA, IL CREDITO D'IMPOSTA SUL «RIACQUISTO»

17 luglio 2017

L'articolo 9, comma 9-octies, della legge 19/2017, di conversione del Dl 244/2016 (decreto "milleproroghe"), proroga per un ulteriore anno l'incentivo fiscale per l'acquisto di case in classe energetica elevata. Infatti, la legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015), all'articolo 1, comma 56, ha introdotto una detrazione Irpef commisurata al 50% dell'Iva dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'acquisto è effettuato, e per i nove periodi successivi. Nel caso di specie, l'acquisto è avvenuto nel 2016 e, trattandosi di una cessione fatta dall'impresa costruttrice, se l'abitazione è in classe energetica A o B, non sussiste alcun problema all'applicazione della detrazione.

Nella situazione descritta dal quesito si applica, sempre in dichiarazione dei redditi, il credito d'imposta per il riacquisto dell'abitazione principale. In caso di vendita dell'abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e successivo riacquisto, entro un anno dall'alienazione, di una nuova "prima casa", spetta, infatti, un credito d'imposta pari all'imposta di registro o all'Iva versata in relazione al precedente acquisto agevolato (articolo 7 della legge 448/1998; si veda anche la circolare 38/E/2005). Il credito d'imposta compete, al momento del riacquisto della prima casa, in misura pari all'imposta di registro ovvero all'Iva assolta in occasione dell'acquisto dell'abitazione alienata al massimo da un anno, e, comunque, non può superare l'importo dell'imposta dovuta ai fini dell'acquisto della nuova abitazione.

Tale credito, che in ogni caso non dà luogo a rimborsi, può essere portato in diminuzione, su opzione del contribuente, dall'imposta di registro (e non anche dell'Iva) dovuta sull'atto di acquisto agevolato, o dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può, infine, essere utilizzato in compensazione a norma del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241. Il beneficio fiscale, invece, non può essere impiegato in compensazione con l'Iva dovuta in relazione all'acquisto della nuova abitazione. Quest'ultima dovrà essere corrisposta al venditore, comunque, per l'intero importo indicato sulla fattura per la costruzione o la cessione dell'immobile, in virtù della norma­tiva comunitaria che dispone l'impossibilità di corrispondere un ammontare minore a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota propria dell'operazione soggetta a tassazione.

Il credito di imposta, nel caso di specie, è pari all' imposta Iva o di registro pagata sul primo acquisto e non può superare l'Iva pagata sul secondo acquisto, al netto della detrazione del 50% della stessa Iva pagata sul secondo acquisto.

(Dal il Sole 24 Ore del 10/07/2017)

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