Nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato con ampliamento di volumetria è esclusa l'applicabilità della detrazione del 50%. Questi i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n.4/E del 4 gennaio 2011, che si è espressa a proposito dell'applicabilità delle detrazioni del 36%-50% in presenza di lavori di ristrutturazione ed ampliamento, cono senza demolizione dell'edificio originario (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015; si veda anche la guida al 5o% su www.agenziaentrate.it).
In particolare, nell'ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, le citate agevolazioni competono «solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria dell'edificio preesistente»; diversamente, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria le detrazioni non spettano, «in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione"». Per aumento di volumetria, ai fini della detrazione, si intende aumento di superficie calpestabile, prima non esistente, rispetto alla volumetria fuori terra calcolata prima dell'inizio dell'intervento di demolizione (circolari 57/E e 121/E del1998).
(Dal il Sole 24 Ore del 19/09/2016)
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